Tutti i cittadini residenti nel territorio del Comune, non iscritti negli Albi definitivi dei Giudici popolari, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli art. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287 e non si trovino nelle condizioni di cui all’art.12 della medesima legge.
I Giudici popolari per le Corti d’Assise e Corti di Assise d’Appello devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
b) buona condotta morale;
c) età non inferiore ai trenta e non superiore ai sessantacinque anni;
d) licenza di scuola media di primo grado per le Corti di Assise e di scuola media di secondo grado per le Corti d’Asside di Appello.
Non possono assumere l’Ufficio di Giudice popolare:
a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario; b) gli appartenenti alle Forze armate in servizio a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato, in attività di servizio;
c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.