Tassa sui rifiuti (TARI)

Applicazione nel Comune di Castelnuovo di Garfagnana della tassa sui rifiuti (TARI)

E’ soggetto attivo del tributo il Comune di Castelnuovo di Garfagnana per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

Presupposto per l’applicazione del tributo è il possesso, l’occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti,
suscettibili di produrre rifiuti urbani.

  • La presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
  • La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Per maggiori informazioni leggere il Regolamento TARI allegato al Servizio.

A chi si rivolge

Soggetti passivi

  • La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 6, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
  • Nell’ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a
    titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
  • Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest’ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Locali e aree scoperte soggette al tributo

Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili almeno da tre lati verso l’esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.

Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

Accedere al servizio

La tassa sui rifiuti è versata tramite PAGO PA.

  • Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l’importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le scadenze. L’avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti
    dall’art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n.444/2019, e successive modifiche e integrazioni e può essere inviato anche per posta semplice o mediante PEC . Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 4 (quattro) rate.
  •  Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell’utenza, che comportino variazioni in corso d’anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all’anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
  • Il versamento del tributo non è dovuto quando l’importo annuale risulta inferiore a quanto previsto nel Regolamento delle entrate. Analogamente non si procede al rimborso per
    somme inferiori al predetto importo.
  • In caso di mancato o parziale versamento dell’importo richiesto alle prescritte scadenze, 17 il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno, o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si
    procederà alla notifica dell’avviso di accertamento d’ufficio o in rettifica, con irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e
    l’applicazione degli interessi di mora.

Costi e vincoli

  • Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest’ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell’allegato 1 al presente regolamento.
  • Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione (quota variabile).
  • In virtù delle norme del Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158:
    a) la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l’equivalenza di cui al punto 1 dell’allegato 1 al Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158;
    b) la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158.
  • Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
    a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, da effettuarsi secondo criteri razionali, indicando il sistema adottato;
    b) i coefficienti Kb, Kc e Kd previsti dall’allegato 1 al Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158 utilizzati per il calcolo delle tariffe.

Tempi e scadenze

Date delle scadenze
31/05/2022
Prima rata
31/07/2022
Seconda rata
30/09/2022
Terza rata
30/11/2022
Quarta rata