Concessioni cimiteriali

Il Comune attraverso concessione amministrativa, rilasciata a tempo determinato e suscettibile di revoca, può conferire al cittadino il diritto d’uso sepoltura all’interno di uno dei cimiteri del Comune di Castelnuovo di Garfagnana.

Con la concessione l’Ente riserva al privato il solo diritto d’uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile. La concessione è stipulata secondo lo schema di contratto – tipo approvato dal Competente Responsabile: Ogni concessione del diritto d’uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l’individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l’esercizio del diritto d’uso.

  • Concessioni di loculi “in assegno” – Il rilascio di concessioni di loculi destinati a persone ancora viventi al momento della presentazione della domanda (loculi “in assegno”) è consentito esclusivamente alle seguenti condizioni: il loculo richiesto in assegno deve essere destinato a persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età; la concessione in assegno deve essere richiesta contestualmente alla domanda di concessione di altro loculo destinato alla tumulazione di persona defunta, che sia coniuge, convivente o parente entro il 2° grado di parentela; il loculo richiesto in assegno deve essere immediatamente successivo a quello richiesto per la tumulazione della persona defunta. La concessione del loculo in assegno ha la durata di dieci anni, rinnovabili alla scadenza per uguale periodo qualora il loculo non sia stato nel frattempo occupato dalla salma cui era destinato. Per la concessione in assegno è dovuto un canone pari ad un quinto di quello previsto per la concessione in uso cinquantennale del loculo.
  • Sepolture individuali – I loculi aerei e posti distinti sono a pagamento con durata di 50 anni salvo rinnovo per una sola volta previo pagamento della tariffa in vigore al momento della decadenza della concessione e prevedono le seguenti tipologie di seppellimento: Tumulazione in Loculo (1 feretro); Tumulazione in posto distinto (fino a 3 feretri in relazione alla tipologia costruttiva del tumulo); Tumulazione in loculo e posto distinto (1 feretro più un numero massimo di due urne cinerarie); Tumulazione in loculo di cassette di resti e urne cinerarie fino ad un massimo di 4 defunti di cui i nominativi dovranno risultare sulla lastra esterna. La concessione dei loculi individuali può essere prorogata per un tempo non superiore ad un decennio previo pagamento del 35% del corrispettivo in vigore al momento della proroga.
  • Nicchie ed ossario – Le nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali (numero 1 cassetta) e per la tumulazione delle ceneri (fino a due urne) sono a pagamento con durata di 25 anni salvo rinnovo previo pagamento del corrispettivo in vigore al momento del rinnovo. Possono essere assegnate nicchie ossario vicine in previsione di futuro utilizzo da parte di altro componente della famiglia.
  • Aree destinate a sepolcri familiari, tombe di famiglia a terra e a arcate di famiglia – Le aree destinate a sepolcri familiari o a tombe di famiglia e nelle arcate familiari hanno diritto di sepoltura il coniuge del concessionario, gli ascendenti e i discendenti in qualunque grado e i loro coniugi, i fratelli e le sorelle e i coniugi. Il concessionario può estendere il diritto di sepoltura ad altri parenti ed affini e ad una persona non parente purché sia legato da particolari vincoli di famiglia. Egli ha inoltre la facoltà di escludere dalla sepoltura una o più persone determinate o includere nella sepoltura le salme di persone che abbiano requisiti particolari benemerenze nei suoi confronti e comprovata da apposita dichiarazione da parte del concessionario. Il diritto di sepoltura si esercita fino al compimento della capienza del sepolcro. Alla morte del concessionario gli aventi diritto alla tumulazione dovranno comunicare al Comune, entro tre mesi, la persona destinata al trasferimento degli oneri e diritti contenuti nella concessione. Qualora tale segnalazione non venga effettuata si procederà d’ufficio alla nomina, tra gli aventi diritto, del nuovo concessionario. il nuovo concessionario di area può far uso della concessione e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate distanze o lo stato delle opere o delle aree attigue, che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero. Qualora non esistessero più aventi diritto la cappellina o tomba di famiglia a terra sarà chiusa e potranno essere autorizzate traslazioni di salme o resti e comunque sarà a disposizione dell’amministrazione che potrà disporre per altre assegnazioni. L’assegnazione dell’area per le sepolture private viene effettuata seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle domande al Protocollo generale del Comune. In caso di presentazione in pari data avranno la precedenza le richieste di residenti nel territorio comunale, i termini di presentazione delle domande verranno stabiliti dall’Amministrazione Comunale e resi pubblici mediante affissione di avviso. I singoli progetti di costruzioni di sepolture private debbono essere approvati su conforme parere della Commissione Edilizia e del coordinatore sanitario dell’Asl competente per territorio e devono rispettare le caratteristiche costruttive di cui al D.P.R. 285/90. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al presente articolo impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste ed alla esecuzione delle opere relative entro 36 mesi dalla data di emissione del documento corrispondente all’assegnazione, pena la decadenza. Qualora l’area non sia ancora disponibile al momento dell’assegnazione e del pagamento detto termine decorre dall’effettiva disponibilità e consegna dell’area stessa. Per motivi ritenuti validi e giustificati può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di sei mesi.
  • Tumulazioni provvisorie – Possono essere concessi provvisoriamente, in via eccezionale e dietro pagamento del canone stabilito loculi per la sepoltura di salme nei seguenti casi: per coloro che hanno richiesto la concessione di un’area per la costruzione di un sepolcro familiare o tomba di famiglia a terra la cui pratica sia già stata definita; per coloro che devono effettuare lavori di ripristino urgente delle tombe private; per coloro che hanno presentato domanda di concessione per la costruzione di tomba privata in altro comune la cui pratica sia già stata definita. Tali concessioni provvisorie possono essere rilasciate per un tempo massimo di 36 mesi dalla data di tumulazione. Per la concessione di cui sopra è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale nella misura stabilita dalla Giunta comunale. Alla scadenza del termine per l’assegnazione provvisoria si provvederà al conteggio e relativo versamento del corrispettivo dovuto operando compensazione con il deposito cauzionale. Il corrispettivo viene calcolato a trimestre. La frazione di trimestre sarà calcolata come trimestre intero. Se alla scadenza della tumulazione provvisoria l’interessata non abbia ancora provveduto alla definitiva sistemazione della salma, il funzionario competente inviterà l’interessato a regolarizzare la propria posizione con la concessione ordinaria di un loculo. In caso contrario, previa diffida, si provvederà a far inumare la salma, utilizzando il deposito cauzionale per le spese dei diritti di estumulazione straordinaria, nel campo comune e detta salma non potrà in nessun caso essere esumata se non per la sistemazione in sepoltura privata previo pagamento dei diritti relativi.
  • Mantenimento delle concessioni perpetue – Per i loculi a sepoltura individuale assegnati con concessione perpetua prima del D.P.R. n.803 del 21/10/1975, secondo quanto risulta dagli atti del Comune è ammessa la proroga gratuita di dieci anni in dieci anni con apposita richiesta da presentarsi nei 30 giorni susseguenti la scadenza intervenuta da discendenti, parenti, affini, fino al secondo grado che abbiano interesse a mantenere in vita la concessione perpetua e la nuova assegnazione avrà durata temporanea. La rinuncia alla concessione perpetua della sepoltura deve risultare da apposito atto scritto. Il loculo resosi disponibile rientrerà in possesso del Comune per una nuova assegnazione.
  • Manutenzione – La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per la parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario nonché l’esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro sia di sicurezza o di igiene.

 

A chi si rivolge

Ai cittadini residenti nel Comune di Castelnuovo di Garfagnana. Nei casi previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune anche ai cittadini non residenti nel territorio comunale (art.23 del Regolamento di Polizia Mortuaria).

Accedere al servizio

Contattare il Settore Amministrativo del Comune di Castelnuovo di Garfagnana ai seguenti recapiti telefonici: 0583/6448304; 0583/6448324. I cittadini potranno altresì prendere contatto con l’ufficio competente tramite mail all’indirizzo: protocollo@comune.castelnuovodigarfagnana.lu.it  o tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo: comune.castelnuovodigarfagnana@postacert.toscana.it. E’ possibile recarsi personalmente presso il settore amministrativo del Comune di Castelnuovo di Garfagnana per ricevere informazioni e/o avviare il procedimento amministrativo necessario alla concessione, in quest’ultimo caso si consiglia di prendere appuntamento.

Cosa serve

  • Il cittadino interessato deve stipulare un contratto con il Comune di Castelnuovo di Garfagnana che sarà rappresentato dal Responsabile pro – tempore del servizio competente.
  • La concessione è onerosa, il cittadino per avviare il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della stessa dovrà pertanto eseguire il pagamento dell’importo richiesto e consegnarne ricevuta all’ufficio competente.
  • Copia di un documento d’identità della persona che desidera diventare concessionario del bene.
Modulistica relativa il servizio

Costi e vincoli

Per quanto concerne l’importo da versare all’Ente per avere diritto alla concessione è presente un tariffario allegato nella sezione “Dati ulteriori”; i vincoli del servizio sono specificati nel Regolamento di Polizia Mortuaria allegato nella summenzionata sezione della presente scheda.

Casi particolari

Divisione subentri – Più concessionari di un’area possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l’individuazione di separate quote della concessione stessa. La richiesta deve essere redatta nella forma dell’istanza e deve essere sottoscritta dai concessionari aventi titolo. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per se e per i propri aventi causa del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali. La divisione, l’individuazione delle quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione ma esclusivamente esercizio del diritto d’uso. Con scrittura privata autenticata depositata agli atti del Comune, i concessionari di un’unica area possono regolare i propri rapporti interni ferma restando l’unicità della concessione nei confronti del comune. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sono tenuti a darne comunicazione all’ufficio comunale entro 12 mesi dalla data di decesso chiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell’intestazione della concessione in favore degli aventi diritto designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell’intestazione della concessione il Comune provvede alla dichiarazione di presa d’atto della decadenza.

Rinuncia di Sepolture individuali- In caso di rinuncia della concessione della sepoltura per trasferimento ad altro Comune il concessionario può chiedere il rimborso del corrispettivo versato decurtato del 10% per ogni anno o frazione di anno di effettivo utilizzo. In caso di rinuncia della concessione per trasferimento salma in altro avello dello stesso cimitero, al concessionario o agli aventi titolo spetterà il rimborso di una somma con riferimento al prezzo di acquisto pari a 1/99 per ogni anno di non utilizzo. In caso di rinuncia delle concessioni perpetue al concessionario o agli aventi titolo alla concessione spetterà il rimborso di una somma con riferimento al prezzo vigente degli avelli al momento dell’estumulazione o della rinuncia pari a quanto stabilito nel regolamento di polizia mortuaria del Comune di Castelnuovo di Garfagnana.

Revoca – E’ facoltà dell’Amministrazione di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal competente ufficio previo accertamento dei relativi presupposti e verrà concesso agli aventi diritto l’uso a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l’originaria concessione o per la durata di 99 anni in caso di perpetuità della concessione revocata di un’equivalente sepoltura nell’ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall’Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova. Della decisione presa e dell’esecuzione di quanto sopra l’amministrazione dovrà dare notizia al concessionario o in mancanza mediante pubblicazione all’Albo comunale per 6 giorni indicando il giorno fissato per la straslazione delle salme. La traslazione avverrà nel giorno indicato anche in assenza del concessionario.

Decadenza – La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi: quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione; in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d’uso alla sepoltura; quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati; quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto in quanto reperibili. In caso contrario la diffida viene pubblicata all’albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni successivi.

Estinzione – Le concessioni si estinguono per: scadenza del termine prevista nell’atto di concessione senza che sia richiesto il rinnovo nei 30 giorni precedenti, soppressione del cimitero salvo quanto disposto dall’art.98 del D.P.R 285/90.