Con la concessione l’Ente riserva al privato il solo diritto d’uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile. La concessione è stipulata secondo lo schema di contratto – tipo approvato dal Competente Responsabile: Ogni concessione del diritto d’uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l’individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l’esercizio del diritto d’uso.
- Concessioni di loculi “in assegno” – Il rilascio di concessioni di loculi destinati a persone ancora viventi al momento della presentazione della domanda (loculi “in assegno”) è consentito esclusivamente alle seguenti condizioni: il loculo richiesto in assegno deve essere destinato a persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età; la concessione in assegno deve essere richiesta contestualmente alla domanda di concessione di altro loculo destinato alla tumulazione di persona defunta, che sia coniuge, convivente o parente entro il 2° grado di parentela; il loculo richiesto in assegno deve essere immediatamente successivo a quello richiesto per la tumulazione della persona defunta. La concessione del loculo in assegno ha la durata di dieci anni, rinnovabili alla scadenza per uguale periodo qualora il loculo non sia stato nel frattempo occupato dalla salma cui era destinato. Per la concessione in assegno è dovuto un canone pari ad un quinto di quello previsto per la concessione in uso cinquantennale del loculo.
- Sepolture individuali – I loculi aerei e posti distinti sono a pagamento con durata di 50 anni salvo rinnovo per una sola volta previo pagamento della tariffa in vigore al momento della decadenza della concessione e prevedono le seguenti tipologie di seppellimento: Tumulazione in Loculo (1 feretro); Tumulazione in posto distinto (fino a 3 feretri in relazione alla tipologia costruttiva del tumulo); Tumulazione in loculo e posto distinto (1 feretro più un numero massimo di due urne cinerarie); Tumulazione in loculo di cassette di resti e urne cinerarie fino ad un massimo di 4 defunti di cui i nominativi dovranno risultare sulla lastra esterna. La concessione dei loculi individuali può essere prorogata per un tempo non superiore ad un decennio previo pagamento del 35% del corrispettivo in vigore al momento della proroga.
- Nicchie ed ossario – Le nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali (numero 1 cassetta) e per la tumulazione delle ceneri (fino a due urne) sono a pagamento con durata di 25 anni salvo rinnovo previo pagamento del corrispettivo in vigore al momento del rinnovo. Possono essere assegnate nicchie ossario vicine in previsione di futuro utilizzo da parte di altro componente della famiglia.
- Aree destinate a sepolcri familiari, tombe di famiglia a terra e a arcate di famiglia – Le aree destinate a sepolcri familiari o a tombe di famiglia e nelle arcate familiari hanno diritto di sepoltura il coniuge del concessionario, gli ascendenti e i discendenti in qualunque grado e i loro coniugi, i fratelli e le sorelle e i coniugi. Il concessionario può estendere il diritto di sepoltura ad altri parenti ed affini e ad una persona non parente purché sia legato da particolari vincoli di famiglia. Egli ha inoltre la facoltà di escludere dalla sepoltura una o più persone determinate o includere nella sepoltura le salme di persone che abbiano requisiti particolari benemerenze nei suoi confronti e comprovata da apposita dichiarazione da parte del concessionario. Il diritto di sepoltura si esercita fino al compimento della capienza del sepolcro. Alla morte del concessionario gli aventi diritto alla tumulazione dovranno comunicare al Comune, entro tre mesi, la persona destinata al trasferimento degli oneri e diritti contenuti nella concessione. Qualora tale segnalazione non venga effettuata si procederà d’ufficio alla nomina, tra gli aventi diritto, del nuovo concessionario. il nuovo concessionario di area può far uso della concessione e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate distanze o lo stato delle opere o delle aree attigue, che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero. Qualora non esistessero più aventi diritto la cappellina o tomba di famiglia a terra sarà chiusa e potranno essere autorizzate traslazioni di salme o resti e comunque sarà a disposizione dell’amministrazione che potrà disporre per altre assegnazioni. L’assegnazione dell’area per le sepolture private viene effettuata seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle domande al Protocollo generale del Comune. In caso di presentazione in pari data avranno la precedenza le richieste di residenti nel territorio comunale, i termini di presentazione delle domande verranno stabiliti dall’Amministrazione Comunale e resi pubblici mediante affissione di avviso. I singoli progetti di costruzioni di sepolture private debbono essere approvati su conforme parere della Commissione Edilizia e del coordinatore sanitario dell’Asl competente per territorio e devono rispettare le caratteristiche costruttive di cui al D.P.R. 285/90. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al presente articolo impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste ed alla esecuzione delle opere relative entro 36 mesi dalla data di emissione del documento corrispondente all’assegnazione, pena la decadenza. Qualora l’area non sia ancora disponibile al momento dell’assegnazione e del pagamento detto termine decorre dall’effettiva disponibilità e consegna dell’area stessa. Per motivi ritenuti validi e giustificati può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di sei mesi.
- Tumulazioni provvisorie – Possono essere concessi provvisoriamente, in via eccezionale e dietro pagamento del canone stabilito loculi per la sepoltura di salme nei seguenti casi: per coloro che hanno richiesto la concessione di un’area per la costruzione di un sepolcro familiare o tomba di famiglia a terra la cui pratica sia già stata definita; per coloro che devono effettuare lavori di ripristino urgente delle tombe private; per coloro che hanno presentato domanda di concessione per la costruzione di tomba privata in altro comune la cui pratica sia già stata definita. Tali concessioni provvisorie possono essere rilasciate per un tempo massimo di 36 mesi dalla data di tumulazione. Per la concessione di cui sopra è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale nella misura stabilita dalla Giunta comunale. Alla scadenza del termine per l’assegnazione provvisoria si provvederà al conteggio e relativo versamento del corrispettivo dovuto operando compensazione con il deposito cauzionale. Il corrispettivo viene calcolato a trimestre. La frazione di trimestre sarà calcolata come trimestre intero. Se alla scadenza della tumulazione provvisoria l’interessata non abbia ancora provveduto alla definitiva sistemazione della salma, il funzionario competente inviterà l’interessato a regolarizzare la propria posizione con la concessione ordinaria di un loculo. In caso contrario, previa diffida, si provvederà a far inumare la salma, utilizzando il deposito cauzionale per le spese dei diritti di estumulazione straordinaria, nel campo comune e detta salma non potrà in nessun caso essere esumata se non per la sistemazione in sepoltura privata previo pagamento dei diritti relativi.
- Mantenimento delle concessioni perpetue – Per i loculi a sepoltura individuale assegnati con concessione perpetua prima del D.P.R. n.803 del 21/10/1975, secondo quanto risulta dagli atti del Comune è ammessa la proroga gratuita di dieci anni in dieci anni con apposita richiesta da presentarsi nei 30 giorni susseguenti la scadenza intervenuta da discendenti, parenti, affini, fino al secondo grado che abbiano interesse a mantenere in vita la concessione perpetua e la nuova assegnazione avrà durata temporanea. La rinuncia alla concessione perpetua della sepoltura deve risultare da apposito atto scritto. Il loculo resosi disponibile rientrerà in possesso del Comune per una nuova assegnazione.
- Manutenzione – La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per la parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario nonché l’esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro sia di sicurezza o di igiene.