Autorizzazione alla cremazione

L’Ufficiale di stato civile del Comune provvede al rilascio dell’autorizzazione per la cremazione.

La cremazione del cadavere deve essere autorizzata dall’ufficiale di stato civile sulla base della volontà espressa dal defunto. La cremazione del cadavere , dei resti mortali, di ossa, non può essere eseguita se non nel forno crematorio autorizzato.

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L’autorizzazione per la cremazione di cadaveri può avvenire secondo le seguenti modalità :

  • disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto  contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa
  • iscrizione, certificata dal presidente/rappresentante legale, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella dell’iscrizione all’associazione. L’iscrizione alla associazione di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto.

L’autorizzazione per la cremazione di resti mortali e ossa è consentita quando :

  • Il decesso sia avvenuto dopo l’entrata in vigore del D.P.R. n. 285/1990 la cremazione è ammessa previa acquisizione di assenso del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta degli stessi
  • Il decesso sia avvenuto prima dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 285/1990 la cremazione è ammessa a richiesta del coniuge o del parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta degli stessi

Cosa serve

L’autorizzazione può essere concessa solo se la richiesta è corredata da:

  • certificato, in carta libera, redatto dal medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato e che il defunto non era portatore di pace-maker

Casi particolari

In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo. Per i minori la volontà è manifestata da entrambi i genitori o comunque da chi ne esercita la patria podestà, per le persone interdette o inabili la volontà è manifestata dai legali rappresentanti (tutore, curatore). La volontà dei congiunti in luogo del defunto è manifestata per scritto.

Per coloro quali al momento della morte risultino iscritti ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall’associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti, la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell’associazione, così come la certificazione della regolarità dell’iscrizione, fino al momento del decesso. L’iscrizione all’Associazione di cui sopra consente di poter procedere alla cremazione del defunto anche contro il parere dei familiari.

In caso di cremazione di defunto precedentemente sepolto, l’autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall’Ufficiale di Stato Civile del Comune ove si trova la sepoltura.